Art. 14 · Norme finali e di rinvio

Art. 14

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Norme finali e di rinvio

In vigore dal 10 giu 1966
Per quanto non è regolato dalle disposizioni del presente decreto si applicano le norme vigenti in materia di scrutini e di esami di licenza negli istituti e scuole di istruzione secondaria. Restano ferme le particolari disposizioni che regolano gli esami di licenza nelle scuole medie pareggiate e legalmente riconosciute. Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 maggio 1966 SARAGAT MORO - GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1966 Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 116. - VILLA
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