Art. 10 · Riunione preliminare della Commissione

Art. 10

10 / 14

Riunione preliminare della Commissione

In vigore dal 13 feb 1970
Il presidente convoca il giorno precedente quello dell'inizio della sessione tutti i componenti della Commissione per predisporre gli adempimenti necessari ad assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di esame, secondo le modalità che saranno stabilite con ordinanza ministeriale. Nella stessa riunione sono esaminati, sulla base di apposite relazioni redatte dai singoli Consigli di classe, i programmi effettivamente svolti ed i criteri didattici seguiti, anche in relazione all'ambiente in cui la scuola si è trovata ad operare, al fine di adeguare alla azione svolta nel triennio i contenuti delle varie prove di esame,..., e di concordare i criteri di massima da seguire nella valutazione dei candidati; vengono, inoltre, esaminati i programmi presentati dai candidati esterni.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-14;362#art-10