Art. 1
1 / 1In vigore dal 9 lug 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso:
Art. 55. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche è aggiunto quello di:
23) Bio-polimeri (Biochimica macromolecolare).
Dopo l'art. 238, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola per ortottiste (Scuola diretta a fini speciali).
Art. 239. - La Scuola per ortottiste ha sede presso la Clinica oculistica dell'Università degli studi di Genova. Essa ha lo scopo di dare una preparazione completa teorica e pratica alle allieve, istruendole sui problemi dei difetti di refrazione, disturbi della oculomazione, dell'ambliopia in genere, per avviarle alla professione di ortottiste.
Art. 240. - La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma è di due anni.
Possono essere ammesse alla Scuola allieve di età non inferiore ai 17 anni, in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione all'Università (preferibilmente del diploma di maturità classica, del diploma di maturità scientifica e del diploma di abilitazione magistrale).
Art. 241. - Chi aspira ad ottenere l'iscrizione al primo anno della Scuola dovrà sostenere un esame di ammissione. Il numero massimo di posti disponibili annualmente è stabilito nella misura di quattro.
Art. 242. - L'esame di ammissione consiste in una prova orale di cultura generale dinanzi ad una Commissione composta di tre professori ufficiali della Facoltà, fra i quali il direttore della Scuola.
Art. 243. - L'anno scolastico inizia il 1 novembre e termina il 30 giugno di ogni anno.
La domanda di iscrizione alla Scuola è diretta al rettore dell'Università e deve essere corredata del titolo originale di studi medi superiori di cui all'art. 240.
Art. 244. - Il direttore della Scuola è di diritto il titolare della cattedra di Clinica oculistica dell'Università. Gli insegnanti della Scuola sono proposti dal Consiglio di facoltà di Medicina e chirurgia, udito il direttore e nominati dal rettore.
Art. 245. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° anno:
1) Elementi di anatomia e fisiologia generale;
2) Anatomia e fisiologia dell'apparato oculare;
3) Ottica fisica e fisiologica;
4) Ortottica;
5) Pleottica;
6) Esercitazioni di ortottica;
7) Esercitazioni di pleottica.
2° anno:
1) Ortottica;
2) Pleottica;
3) Elementi di patologia oculare;
4) Nozioni di infermieristica oculare;
5) Esercitazioni di ortottica;
6) Esercitazioni di pleottica.
L'intero corso di studi è costituito da lezioni teoriche e pratiche ed esercitazioni nel reparto ortottico della Clinica oculistica.
Art. 246. - Per essere ammesse a sostenere l'esame di diploma le allieve dovranno aver seguito i corsi, superando gli esami di tutti gli insegnamenti prescritti ed aver compiuto con esito favorevole tutte le esercitazioni previste.
Art. 247. - Le Commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal preside della Facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della Scuola. Le Commissioni sono composte di tre membri: dal professore ufficiale della materia, presidente, di un professore ufficiale di materia affine e di un libero docente o cultore della materia. Ogni commissario ha a disposizione dieci punti.
Art. 248. - L'esame per il conseguimento del "diploma di ortottista" consiste in un colloquio su un tema preventivamente assegnato dal direttore della Scuola di fronte ad una Commissione di cinque membri, composta dal direttore della Scuola e da altri quattro membri designati dal preside della Facoltà di medicina e chirurgia.
Ogni commissario ha a sua disposizione dieci punti.
Art. 249. - Le tasse e soprattasse per la Scuola sono fissate dal Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 maggio 1966.
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 147. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-13;430#art-1