Art. 6
Regolamento amministrazione e l'erogazione del Fondo di previdenza

Art. 6

6 / 23
In vigore dal 16 ago 1966
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza di almeno sei dei suoi componenti, tra i quali il presidente o il vice presidente, ed il dirigente dei servizi del personale o chi ne fa le veci. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Il segretario non ha voto deliberativo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-10;591#art-rae-6