Regolamento amministrazione e l'erogazione del Fondo di previdenza
Art. 3
3 / 23In vigore dal 16 ago 1966
Il Fondo di previdenza provvede:
a) a corrispondere un'indennità agli iscritti al Fondo nel momento in cui lasciano definitivamente il servizio per qualsiasi causa che non sia la destituzione dall'impiego o il licenziamento con la perdita al diritto al trattamento di quiescenza, ovvero ai loro superstiti se gli iscritti sono deceduti durante il servizio.
Nei casi di cessazione dal servizio per destituzione o per licenziamento senza diritto al trattamento di quiescenza, è in facoltà del Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza di consentire che l'indennità o parte di essa sia concessa alla famiglia, limitatamente alla moglie o ai figli secondo l'ordine di preferenza indicato nel successivo ;
b) a corrispondere sovvenzioni nei casi previsti dall'.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-10;591#art-rae-3