Art. 2
Regolamento amministrazione e l'erogazione del Fondo di previdenza

Art. 2

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In vigore dal 16 ago 1966
Le entrante del Fondo sono costituite: a) dalla quota dei diritti, proventi e compensi spettanti al personale in base alla tabella A, titolo III, allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869, ed all' della legge 14 luglio 1957, n. 580, nella misura determinata con decreto ministeriale, ai sensi dell', lettera a), del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 12; b) dai proventi del denaro investito come all'; c) da sovvenzioni, contributi, oblazioni volontarie, lasciti, donazioni ed altri proventi eventuali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-10;591#art-rae-2