Art. 19
Regolamento amministrazione e l'erogazione del Fondo di previdenza

Art. 19

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In vigore dal 16 ago 1966
Per provvedere al pagamento delle indennità e delle sovvenzioni, delle spese di amministrazione, degli acconti o anticipazioni di cui all', è istituito un conto corrente postale intestato al Fondo di previdenza del Catasto e dei servizi tecnici erariali, al quale, in relazione alle esigenze di cui sopra, affluiranno fondi tratti con mandati sul conto corrente della Cassa depositi e prestiti. I pagamenti sopraindicati vengono fatti per il tramite dei capi ufficio a favore dei quali il presidente del Consiglio di amministrazione, emette i relativi assegni, in conformità delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione nonché dei provvedimenti previsti dal citato . Le ricevute degli interessati devono, dai capi di ufficio, essere controfirmate e trasmesse immediatamente all'Amministrazione del Fondo. Al termine dell'anno finanziario i capi di ufficio devono trasmettere alla predetta Amministrazione un elenco nominativo degli iscritti a favore dei quali sono stati effettuati i pagamenti con l'indicazione a fianco di ciascuno, dell'importo riscosso. Ogni altra modalità per la gestione dei fondi affluiti sul conto corrente postale e per il rendiconto di fine esercizio è stabilita dal Consiglio di amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-10;591#art-rae-19