Art. 12
Regolamento amministrazione e l'erogazione del Fondo di previdenza

Art. 12

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In vigore dal 16 ago 1966
L'indennità di cui all', lettera a) sarà corrisposta al personale che ne abbia diritto a norma dell'art. II in relazione al numero degli anni di servizio prestato nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali. La frazione di un anno superiore a sei mesi si computa come anno intero e si trascura la frazione inferiore a sei mesi. La misura dell'indennità si ottiene moltiplicando il coefficiente di stipendio vigente al 1 gennaio 1963, corrispondente alta qualifica rivestita dall'avente diritto nel momento della cessazione dal servizio, per il numero degli anni di servizio, calcolati a norma del primo comma del presente articolo e moltiplicando ancora per il fattore di seguito indicato: per coefficienti di stipendio fino a 180: fattore 150 per il coefficiente di stipendio 187: " 148 " " " 193: " 145 " " " 202: " 145 " " " 229: " 140 " " " 271: " 130 " " " 325: " 120 " " " 402: " 105 " " " 500: " 90 " " " 670: " 75 Il risultato ottenuto si arrotonda, per eccesso o per difetto, alle cento lire. Nel caso che l'iscritto, a cui sia stata liquidata l'indennità, venga riassunto nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, la misura dell'indennità all'atto in cui si verificheranno nuovamente le condizioni di cui all', lettera a), sarà determinata tenendo conto soltanto del periodo di servizio prestato dopo la riassunzione. Non si fa luogo a liquidazione dell'indennità nel caso che il nuovo periodo sia inferiore a due anni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-10;591#art-rae-12