Regolamento amministrazione e l'erogazione del Fondo di previdenza
Art. 1
1 / 23In vigore dal 16 ago 1966
Regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale del Catasto e dei servizi tecnici erariali.
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Il Fondo di previdenza, istituito con l' del decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 12 ha sede presso la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.
Sono iscritti di diritto al Fondo di previdenza tutti gli impiegati e i subalterni appartenenti al ruolo dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali ed al ruolo aggiunto della stessa Amministrazione, gli impiegati e i subalterni inquadrati ai sensi del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, nonché i salariati di cui all' della legge 26 febbraio 1952, n. 67, che prestano servizio alle dipendenze dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-10;591#art-rae-1