Statuto della libera Universita' internazionale degli studi sociali Pro Deo›Capo XII
Art. 81
Abrogato81 / 82In vigore dal 1 lug 1978 al 22 apr 1982
L'istituzione nella facoltà di scienze politiche degli indirizzi differenziati previsti dall' sarà attuata con deliberazione del consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio di facoltà, e potrà essere disposta con criterio di gradualità.
La facoltà stabilirà le norme transitorie relative all'equiparazione degli esami sostenuti nel corso dei precedenti anni accademici con quelli previsti dal nuovo piano di studi. Al termine degli studi effettuati in conformità al nuovo ordinamento verrà conferito il titolo di dottore in scienze politiche con l'indicazione dell'indirizzo prescelto.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI
Note all'articolo
- Il D.P.R. 31 ottobre 1977, n. 1202 ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 13, sono inseriti i nuovi articoli 14,15 e 16 relativi alle norme per l'immatricolazione e per gli esami di laurea con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi al 16. Ha inoltre disposto (con l'articolo unico) che gli articoli 23 e 34 del vigente statuto sono soppressi con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-05;436#art-sdl-81