Statuto della libera Universita' internazionale degli studi sociali Pro Deo›Capo II
Art. 6
22 / 82In vigore dal 23 apr 1982
Il consiglio di amministrazione ed il suo presidente esercitano le funzioni che ad essi sono demandate dagli e seguenti del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore in vigore, oltre a quelle previste dal presente statuto.
In particolare il consiglio di amministrazione:
a) determina l'indirizzo generale di sviluppo dell'Università in funzione della realizzazione degli obiettivi posti nell' del presente statuto: può pertanto indicare alle facoltà le finalità da raggiungere, compresa la proposta di eventuali nuove aree di studio e finalizzazioni specifiche dei processi formativi;
b) ha il governo amministrativo e decide sulle questioni economiche e patrimoniali dell'Università;
c) approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo dell'Università;
d) nomina il rettore e i presidi, scegliendoli tra i professori ordinari e straordinari; nomina i direttori dei centri di ricerca, nonché, su proposta dei consigli di facoltà interessati, sentito il senato accademico, i direttori di istituti e delle scuole di specializzazione;
e) delibera, su proposta dei consigli di facoltà, gli insegnamenti ai quali attribuire le cattedre di ruolo vacanti;
f) nomina, su proposta dei consigli di facoltà, i professori di ruolo da chiamare alle cattedre stesse;
g) delibera, su proposta dei consigli di facoltà, gli insegnamenti da istituire in ciascun anno accademico;
h) delibera, su proposta dei consigli di facoltà, il conferimento di contratti di insegnamento;
i) delibera, su proposta dei consigli di facoltà, l'assegnazione dei posti di ricercatore di ruolo;
l) nomina, su proposta dei consigli di facoltà, i ricercatori di ruolo;
m) delibera, sentiti i consigli di facoltà interessati, l'istituzione di cattedre convenzionate con istituti ed enti anche non italiani;
n) nomina il direttore amministrativo;
o) delibera sulle assegnazioni di personale non docente e di fondi agli organi didattici e di ricerca, nell'ambito degli appositi stanziamenti;
p) delibera sulle assunzioni di personale non docente;
q) delibera i regolamenti per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili dell'Università, nonché il regolamento che disciplina lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale non docente;
r) delibera su tutti i provvedimenti riguardanti il funzionamento dell'Università che comportino entrate oppure spese a carico del bilancio;
s) adotta ogni provvedimento organizzativo e disciplinare nei confronti del personale non docente dipendente dall'Università.
Il consiglio di amministrazione può determinare, d'intesa con il senato accademico, e nel rispetto del presente statuto, forme di consultazione delle varie componenti dell'Università, in ordine alla sua vita e alla formazione dei suoi programmi.
Esso stabilisce altresì, sentito il senato accademico, il numero massimo degli studenti da immatricolare in relazione al successivo . Per la validità della seduta si applica l' del regolamento generale universitario.
Le deliberazioni del consiglio sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente nei modi e nei tempi stabiliti dall' del regolamento generale universitario. Il consiglio di amministrazione può conferire incarichi particolari o delegare alcune delle sue funzioni (regio decreto 6 aprile 1924, n. 674).
La nomina del rettore e dei presidi, nonché i provvedimenti di cui alle lettere e), f), sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-05;436#art-sdl-6