Art. 57
Statuto della libera Universita' internazionale degli studi sociali Pro Deo

Art. 57

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In vigore dal 23 apr 1982
I professori di ruolo, i professori a contratto ed i liberi docenti hanno l'obbligo di presentare entro il mese di luglio al rettore i programmi dei corsi che si propongono di svolgere nell'anno successivo ed i consigli di facoltà devono esaminarli e coordinarli entro il mese di settembre, concordando le eventuali modificazioni.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 31 ottobre 1977, n. 1202 ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 13, sono inseriti i nuovi articoli 14,15 e 16 relativi alle norme per l'immatricolazione e per gli esami di laurea con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi al 16. Ha inoltre disposto (con l'articolo unico) che gli articoli 23 e 34 del vigente statuto sono soppressi con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-05;436#art-sdl-57