Statuto della libera Universita' internazionale degli studi sociali Pro Deo›Capo II
Art. 5
21 / 82In vigore dal 23 apr 1982
Il consiglio di amministrazione si compone di:
a) il presidente ed il vice presidente esecutivo dell'AUISS;
b) tre rappresentanti designati dalla stessa Associazione;
c) il presidente ed il vice presidente esecutivo dell'Associazione amici della LUISS;
d) tredici rappresentanti designati dalla stessa Associazione;
e) il presidente onorario dell'AUISS e il presidente onorario della LUISS;
f) il rettore;
g) i presidi di facoltà;
h) un rappresentante del Governo da designarsi dal Ministro della pubblica istruzione;
i) un professore ordinario o straordinario;
l) un professore associato;
m) un ricercatore;
n) uno studente in corso all'atto della nomina;
o) un laureato presso la LUISS che non appartenga al personale docente o non docente della stessa;
p) il direttore amministrativo;
q) un rappresentante del personale non docente.
Per le designazioni dei membri di cui alle lettere i), l), m), n), o), q), appositi regolamenti saranno predisposti dal consiglio di amministrazione sentite, ove esistano, le organizzazioni interessate.
Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente e, su designazione di questi, il vice presidente esecutivo con funzioni vicarie. Essi devono essere scelti fra i membri dell'Associazione amici della LUISS. Il presidente uscente della LUISS assume la carica di presidente onorario. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni. Con le modalità previste nel secondo comma potranno essere stabilite le regole per la sostituzione, per il periodo residuale, dei membri indicati nel comma medesimo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-05;436#art-sdl-5