Art. 49
Statuto della libera Universita' internazionale degli studi sociali Pro Deo

Art. 49

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In vigore dal 23 apr 1982
Scuola di specializzazione in scienze e tecniche amministrative aggregata alla facoltà di scienze politiche . Sono ammessi alla scuola i laureati in Italia e, con modalità da stabilirsi nel regolamento, coloro che abbiano conseguito all'estero titoli equivalenti. La durata dei corsi della scuola è di due anni accademici. Tuttavia la direzione della scuola può concedere un'abbreviazione di frequenza alla scuola a quegli iscritti che siano forniti di titoli adeguati. Coloro che usufruiranno di detta agevolazione sono ugualmente tenuti a sostenere tutti gli esami richiesti per il conferimento del diploma. Ogni anno la direzione della scuola fissa gli insegnamenti da impartire a seconda degli obiettivi formativi specifici della scuola stessa. Le deliberazioni della direzione della scuola devono essere approvate dagli organi accademici competenti a norma di regolamenti e ratificate dal consiglio di amministrazione, che da parte sua fisserà le modalità amministrative per lo svolgimento dei corsi (tasse di iscrizione, compensi dei docenti, ecc.).

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 31 ottobre 1977, n. 1202 ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 13, sono inseriti i nuovi articoli 14,15 e 16 relativi alle norme per l'immatricolazione e per gli esami di laurea con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi al 16. Ha inoltre disposto (con l'articolo unico) che gli articoli 23 e 34 del vigente statuto sono soppressi con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-05;436#art-sdl-49