Art. 45
Statuto della libera Universita' internazionale degli studi sociali Pro Deo

Art. 45

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In vigore dal 23 apr 1982
Scuole di specializzazione . Le scuole di specializzazione dell'Università hanno durata pluriennale. Possono organizzare corsi di formazione e di aggiornamento di durata annuale o infraannuale, rilasciando ai partecipanti un attestato di frequenza e profitto. Tali corsi possono tenersi anche in sedi decentrate della libera Università. Sono ammessi alle scuole i laureati in Italia e, con modalità da stabilirsi con regolamento, coloro che abbiano conseguito all'estero o nell'Università europea di Firenze titoli equivalenti o di grado superiore. Al termine degli studi, superati gli esami di profitto in tutte le materie obbligatorie e in almeno tre a scelta, l'iscritto è ammesso a presentare una dissertazione scritta che viene discussa dinanzi ad apposita commissione. Le norme particolari per il funzionamento di ciascuna scuola sono fissate con regolamento approvato dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico, sentite la facoltà o le facoltà interessate. Con lo stesso procedimento possono essere attivate ulteriori scuole di specializzazione non previste dagli articoli seguenti. Le tasse e soprattasse per l'iscrizione ai corsi e per gli esami di profitto sono fissate in misura pari a quelle del primo, secondo e terzo anno di laurea della facoltà indicata dal regolamento come corrispondente. La tassa di diploma è pari alla tassa del diploma di laurea della medesima facoltà. La misura dei contributi speciali è fissata dal consiglio di amministrazione sentito il senato accademico e la facoltà o le facoltà interessate. Per gli iscritti alla scuola valgono, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per gli studenti della libera Università, inclusa la eventuale collocazione fuori corso per un periodo comunque non eccedente complessivamente il quinquennio. Possono assistere a singoli corsi delle scuole, in qualità di uditori, elementi in possesso di particolari qualifiche culturali o esperienze professionali, anche se sforniti di laurea: quando gli insegnamenti siano stati seguiti con assiduità, diligenza e profitto, agli uditori può essere rilasciato specifico attestato.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 31 ottobre 1977, n. 1202 ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 13, sono inseriti i nuovi articoli 14,15 e 16 relativi alle norme per l'immatricolazione e per gli esami di laurea con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi al 16. Ha inoltre disposto (con l'articolo unico) che gli articoli 23 e 34 del vigente statuto sono soppressi con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-05;436#art-sdl-45