Statuto della libera Universita' internazionale degli studi sociali Pro Deo›Capo IX
Art. 43
59 / 82In vigore dal 23 apr 1982
Capo IV
ISTITUTI E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
Istituti
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La facoltà di giurisprudenza comprende i seguenti istituti:
Istituto di studi giuridici;
Istituto di studi economici.
Gli istituti sono comuni con le facoltà di economia e commercio e di scienze politiche.
In relazione alle esigenze degli studi e della ricerca scientifica possono essere attivati altri istituti e centri di studio e ricerca, anche in sedi decentrate della libera Università.
Gli istituti hanno ciascuno un proprio statuto o regolamento che è deliberato dal consiglio di amministrazione previo parere del consiglio di facoltà.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 31 ottobre 1977, n. 1202 ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 13, sono inseriti i nuovi articoli 14,15 e 16 relativi alle norme per l'immatricolazione e per gli esami di laurea con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi al 16. Ha inoltre disposto (con l'articolo unico) che gli articoli 23 e 34 del vigente statuto sono soppressi con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-05;436#art-sdl-43