Art. 20
Statuto della libera Universita' internazionale degli studi sociali Pro DeoCapo IV

Art. 20

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In vigore dal 23 apr 1982
Allo svolgimento di ogni corso, sia obbligatorio che a scelta, deve essere dedicato un numero congruo di ore settimanali, stabilito dal consiglio di facoltà, integrate da tavole rotonde, seminari su casi pratici, colloqui, esercitazioni e ricerche, individuali o di gruppo, disciplinari e interdisciplinari. I corsi di lezione e le attività integrative sono destinati, in particolare, ad intensificare i rapporti tra studi giuridici, organizzazione delle imprese (pubbliche e private) e problemi economici.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 31 ottobre 1977, n. 1202 ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 13, sono inseriti i nuovi articoli 14,15 e 16 relativi alle norme per l'immatricolazione e per gli esami di laurea. Ha inoltre disposto (con l'articolo unico) che, conseguentemente, si determina lo spostamento della numerazione degli articoli successivi al 16.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-05;436#art-sdl-20