Statuto della libera Universita' internazionale degli studi sociali Pro Deo›Capo III
Art. 13
29 / 82In vigore dal 23 apr 1982
I presidi di facoltà designano il rispettivo vice preside, scegliendolo tra i professori ordinari o straordinari della facoltà medesima.
I presidi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Ai presidi sono demandate le attribuzioni di cui all' del regolamento generale universitario. In particolare predispongono gli orari dei singoli corsi e fissano i calendari degli esami.
I presidi possono delegare talune attribuzioni ai vice presidi, che comunque ne fanno le veci in caso di assenza o di impedimento.
Ai presidi e ai vice presidi può essere riconosciuta un'indennità di carica non computabile ai fini del trattamento di quiescenza, nelle misure stabilite dal consiglio di amministrazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-05;436#art-sdl-13