Art. 13
Statuto della libera Universita' internazionale degli studi sociali Pro DeoCapo III

Art. 13

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In vigore dal 23 apr 1982
I presidi di facoltà designano il rispettivo vice preside, scegliendolo tra i professori ordinari o straordinari della facoltà medesima. I presidi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Ai presidi sono demandate le attribuzioni di cui all' del regolamento generale universitario. In particolare predispongono gli orari dei singoli corsi e fissano i calendari degli esami. I presidi possono delegare talune attribuzioni ai vice presidi, che comunque ne fanno le veci in caso di assenza o di impedimento. Ai presidi e ai vice presidi può essere riconosciuta un'indennità di carica non computabile ai fini del trattamento di quiescenza, nelle misure stabilite dal consiglio di amministrazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-05;436#art-sdl-13