Art. 2

Art. 2

In vigore dal 10 lug 1966
L'Università anzidetta appartiene alla categoria di cui al n. 2 dell' del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ed il mantenimento ne è assicurato dalla Associazione per l'Università internazionale degli studi sociali Pro Deo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 maggio 1966 SARAGAT GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1966 Atti dal Governo, registro n. 203, foglio n. 155. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-05;436#art-rd-2