Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 2 giu 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 21 luglio 1965, n. 913, concernente "deroga all'art. 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, per elevare transitoriamente i limiti di età per l'ammissione nelle scuole per infermiere ed infermieri generici"; Vista l'attestazione del Presidente della Camera dei deputati dalla quale risulta che il testo promulgato di detta legge, per quanto concerne il secondo comma dell' e l'intitolazione "norma transitoria" premessa all'art. 2, non è conforme a quello approvato dai due rami del Parlamento; Considerato che le difformità di cui sopra sono state determinate da errori di trascrizione e che pertanto occorre provvedere alla rettifica del testo promulgato della legge, per renderlo conforme a quello approvato dai due rami del Parlamento; Sulla proposta del Ministro per la sanità; Decreta: Articolo unico. Il testo promulgato della legge 21 luglio 1965, n. 913, è rettificato, in conformità al testo approvato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, come segue: ". - In deroga a quanto disposto dall'articolo 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, primo comma, il limite massimo di età per l'ammissione alle scuole è elevato a 45 anni. Detta elevazione sarà limitata ad un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge". "Art. 2. - Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, possono essere ammessi, indipendentemente da ogni limite di età, ad un corso normale ordinario delle scuole per infermiere e infermieri generici". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 maggio 1966 SARAGAT MORO - MARIOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-05;280#art-1