Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 27 dic 1966
I posti di ruolo e quelli da conferire per incarico sono indicati, per ciascuno degli Istituti di cui all', nella rispettiva tabella organica annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-05;1064#art-3