Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 1 lug 1966
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha efficacia dal 1° gennaio 1966. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 maggio 1966 SARAGAT MORO - PRETI - FANFANI - - COLOMBO - PIERACCINI - RESTIVO - ANDREOTTI - TOLLOY - NATALI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1966 Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 159. - VILLA
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