Art. 2
2 / 2In vigore dal 3 lug 1966
L'art. 60 del regolamento indicato nel precedente articolo è sostituito dal seguente:
"Nelle Agenzie dove esistono più magazzini di ricevimento o più sale di perizia, sono costituite tante Commissioni quante sono le sale di perizia.
Quando si preveda che i prodotti di uno stesso Comune debbano essere periziati contemporaneamente in più sale di perizia, è autorizzata dall'Amministrazione dei monopoli di Stato la nomina del corrispondente numero di delegati, effettivi e rispettivi supplenti, dei concessionari.
Per la nomina saranno osservate le norme del precedente art. 59.
Ciascun concessionario ha diritto di votare per tanti candidati quanti sono i delegati da nominare.
Saranno nominati i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti e, a parità ai voti, il più anziano di età".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 maggio 1966
SARAGAT
MORO - PRETI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 117. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-04;398#art-2