Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 3 lug 1966
L'art. 60 del regolamento indicato nel precedente articolo è sostituito dal seguente: "Nelle Agenzie dove esistono più magazzini di ricevimento o più sale di perizia, sono costituite tante Commissioni quante sono le sale di perizia. Quando si preveda che i prodotti di uno stesso Comune debbano essere periziati contemporaneamente in più sale di perizia, è autorizzata dall'Amministrazione dei monopoli di Stato la nomina del corrispondente numero di delegati, effettivi e rispettivi supplenti, dei concessionari. Per la nomina saranno osservate le norme del precedente art. 59. Ciascun concessionario ha diritto di votare per tanti candidati quanti sono i delegati da nominare. Saranno nominati i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti e, a parità ai voti, il più anziano di età". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 maggio 1966 SARAGAT MORO - PRETI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1966 Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 117. - VILLA
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