Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 3 set 1966
Le somme corrisposte dal Governo indiano, a norma dell'Annesso II alle Note del 17 marzo 1959, saranno versate al bilancio dello Stato sul conto valute Tesoro dell'Ambasciata d'Italia di New Delhi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-04-28;679#art-4