Art. 3
3 / 6In vigore dal 3 set 1966
Il Ministro per il tesoro, sentita la Commissione di cui all' della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, corrisponderà - in applicazione dell'art. 79, paragrafo 3, del Trattato di Pace - ad ogni persona fisica o giuridica italiana, indicata come titolare di credito in rupie nella lista annessa alle Note del 17 marzo 1959 e modificata dalle Note del 23 giugno-20 agosto 1964, una somma in lire d'ammontare pari al controvalore del proprio credito in valuta indiana, al tasso del cambio ufficialmente fissato al 17 marzo 1959.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-04-28;679#art-3