Art. 1
1 / 1In vigore dal 6 lug 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 15 ottobre 1964, n. 959, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati in Ankara il 12 settembre 1963 ed agli Atti connessi relativi all'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia;
Vista la Decisione del Consiglio di associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia, relativa all'aumento del volume dei contingenti tariffari che gli Stati membri della Comunità devono aprire per le loro importazioni dalla Turchia, a mente degli articoli 2 e 4 Protocollo provvisorio annesso all'Accordo di Ankara;
Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto presidenziale 26 giugno 1965, numero 723, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero;
Decreta:
Articolo unico.
Il contingente globale annuo di uve secche delle voci di tariffa numeri 08.04-B-I-a e 08.04-B-11-a, provenienti dalla Turchia, ammesso al trattamento preferenziale previsto per le provenienze comunitarie a norma della tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni, è aumentato, con effetto dal 1 gennaio 1966, da tonnellate 7700 a tonnellate 8470.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 marzo 1966
SARAGAT
MORO - PRETI - TOLLOY
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 142. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-03-31;409#art-1