Art. 1

Art. 1

1 / 1
In vigore dal 6 lug 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 15 ottobre 1964, n. 959, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati in Ankara il 12 settembre 1963 ed agli Atti connessi relativi all'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia; Vista la Decisione del Consiglio di associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia, relativa all'aumento del volume dei contingenti tariffari che gli Stati membri della Comunità devono aprire per le loro importazioni dalla Turchia, a mente degli articoli 2 e 4 Protocollo provvisorio annesso all'Accordo di Ankara; Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto presidenziale 26 giugno 1965, numero 723, e successive modificazioni; Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero; Decreta: Articolo unico. Il contingente globale annuo di uve secche delle voci di tariffa numeri 08.04-B-I-a e 08.04-B-11-a, provenienti dalla Turchia, ammesso al trattamento preferenziale previsto per le provenienze comunitarie a norma della tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni, è aumentato, con effetto dal 1 gennaio 1966, da tonnellate 7700 a tonnellate 8470. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 marzo 1966 SARAGAT MORO - PRETI - TOLLOY Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1966 Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 142. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-03-31;409#art-1