Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 2 giu 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli, approvato con regio decreto 16 gennaio 1933, n. 1570 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1934. n. 2081, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduto la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'istituto universitario navale di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 18. Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze economico-marittime sono aggiunti quelli di: 6) Diritto sindacale e legislazione del lavoro; 7) Diritto tributario. Art. 24. - All'elenco degli Istituti annessi alla Facoltà di economia marittima è aggiunto quello di: "Storia del commercio marittimo". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 marzo 1966 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALe Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1966 Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 14. - VILLA
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