Art. 1
1 / 1In vigore dal 2 giu 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli, approvato con regio decreto 16 gennaio 1933, n. 1570 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1934.
n. 2081, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduto la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'istituto universitario navale di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 18. Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze economico-marittime sono aggiunti quelli di:
6) Diritto sindacale e legislazione del lavoro;
7) Diritto tributario.
Art. 24. - All'elenco degli Istituti annessi alla Facoltà di economia marittima è aggiunto quello di:
"Storia del commercio marittimo".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 marzo 1966
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALe
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 14. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-03-28;279#art-1