Art. 15
15 / 16In vigore dal 27 lug 1966
Alle spese di mantenimento degli istituti tecnici per il turismo si provvede:
1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione nelle misure indicate nella tabella E annessa al presente decreto.
2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati.
3) con lasciti e donazioni da parte di enti e privati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-03-14;510#art-15