Art. 15

Art. 15

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In vigore dal 27 lug 1966
Alle spese di mantenimento degli istituti tecnici per il turismo si provvede: 1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione nelle misure indicate nella tabella E annessa al presente decreto. 2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati. 3) con lasciti e donazioni da parte di enti e privati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-03-14;510#art-15