Art. 10

Art. 10

10 / 16
In vigore dal 27 lug 1966
Gli Istituti sono dotati di personalità giuridica e di autonomia amministrativa e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Il governo amministrativo degli istituti è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso: due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione; un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo; un rappresentante dell'Ente nazionale italiano per il turismo; un rappresentante dell'Associazione nazionale fra le agenzie di viaggio, turismo e navigazione; un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo; un rappresentante dell'Amministrazione provinciale; un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura; il preside dell'istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario. Possono essere chiamati a far parte dei Consigli di amministrazione rappresentanti di enti che diano notevole contributo tecnico od economico al funzionamento degli istituti. La nomina dei Consigli di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-03-14;510#art-10