Art. 10
10 / 16In vigore dal 27 lug 1966
Gli Istituti sono dotati di personalità giuridica e di autonomia amministrativa e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
Il governo amministrativo degli istituti è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:
due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;
un rappresentante dell'Ente nazionale italiano per il turismo;
un rappresentante dell'Associazione nazionale fra le agenzie di viaggio, turismo e navigazione;
un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo;
un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;
un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;
il preside dell'istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.
Possono essere chiamati a far parte dei Consigli di amministrazione rappresentanti di enti che diano notevole contributo tecnico od economico al funzionamento degli istituti.
La nomina dei Consigli di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-03-14;510#art-10