Art. 4
4 / 6In vigore dal 29 apr 1966
Il posto di assistente ordinario, già assegnato alla cattedra di Chimica generale ed inorganica della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Milano con decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1965, n. 1504, deve ritenersi, invece, attribuito alla cattedra di Chimica generale ed inorganica II della stessa Facoltà della medesima Università di Milano.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-03-08;175#art-4