Art. 1
1 / 1In vigore dal 2 dic 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, h. 1019;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, ti. 568;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 1027, emesso nell'adunanza del 20 luglio 1965;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Decreta:
1) L'abitato di Cetona, in provincia di Siena, è aggiunto, a norma dell'art. 4 del, decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E, allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane), limitatamente alla zona circoscritta da linea rossa nella annessa planimetria vistata dal Ministro proponente (e cioè la zona a sud delle vie Roma e Rosini, delimitata ad est dall'inizio di via Ricasoli e ad ovest dall'edificio comunale).
2) L'abitato medesimo è aggiunto, a norma dell', sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV; agli abitati indicati nella tabella D, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), limitatamente alla zona circoscritta da linea verde nell'annessa planimetria vistata dal Ministro proponente (e cioè la rimanente parte del vecchio abitato, esclusa la zona ammessa al trasferimento più sopra indicata e la parte dell'abitato ubicato nella zona pianeggiante, non compromessa da alcun dissesto).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a - chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 marzo 1966
SARAGAT
MANCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1966
Atti del Governo, registro n. 207, foglio n. 10. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-03-01;959#art-1