Art. 1
1 / 1In vigore dal 27 apr 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto, dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1388 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 o successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 29. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali è aggiunto quello di:
"Endocrinologia comparata".
Art. 31. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti quelli di: "Endocrinologia comparata" e "Farmacologia".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 marzo 1966
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 90. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-03-01;155#art-1