Art. 1
1 / 1In vigore dal 17 apr 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1107, e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 18, relativo alle propedeuticità di esami nel corso di laurea in Scienze politiche è modificato nel senso che viene aggiunto il seguente comma:
"Gli esami di Istituzioni di diritto pubblico e di Storia moderna (biennale) devono precedere quello di Storia ed istituzioni dei paesi afro-asiatici".
Art. 32. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia è aggiunto quello di:
13) Semeiotica chirurgica.
Art. 68. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo organico-biologico) sono aggiunti quelli di:
23) Chimica industriale;
24) Chimica quantistica;
25) Cinetica chimica;
26) Chimica delle sostanze naturali.
Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico) sono aggiunti quelli di:
24) Spettroscopia molecolare;
25) Cinetica chimica;
26) Chimica dello stato solido;
27) Cristallografia.
L'insegnamento complementare di Spettroscopia è soppresso.
Art. 92, relativo alle norme generali riguardante le Scuole di perfezionamento annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia è abrogato e sostituito dal seguente:
"Alla Facoltà di medicina e chirurgia sono ammesse le scuole di specializzazione in: "Endocrinologia e malattie del ricambio", "Pediatria", "Ostetricia e ginecologia", "Oculistica", "Chirurgia", "Medicina interna", "Igiene", "Gastroenterologia", "Anestesiologia", "Otorinolaringoiatria" e "Cardiologia".
Esse hanno lo scopo di promuovere il maggior incremento degli studi medico-chirurgici, impartendo una particolare istruzione a quei laureati che intendono migliorare la loro cultura e preparazione specializzandosi in qualche branca. Le scuole di specializzazione conducono al conferimento del diploma di "specialista", a norma dell'art. 178 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 febbraio 1966
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 63. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-02-18;137#art-1