Art. 11
11 / 11Disposizioni finali e transitorie
In vigore dal 24 mag 1966
Si applicano agli Enti di sviluppo di cui al precedente le disposizioni recate dall'art. 12 del decreto in pari data istitutivo degli enti di sviluppo per le Marche e per l'Umbria.
Restano in vigore, per quanto non contrastanti, le disposizioni dei decreti istitutivi e delle leggi sugli Enti elencati all' del presente decreto.
Gli attuali Consigli di amministrazione rimangono in carica fino alla nomina dei nuovi Consigli, effettuata a norma dell', la quale avrà luogo entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nello stesso termine si provvederà alla nomina dei presidenti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano completato il periodo di durata in carica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 febbraio 1966
SARAGAT
MORO - FERRARI AGGRADI - TREMELLONI - COLOMBO - MANCINI - DELLE FAVE - MARIOTTI - PASTORE
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 2. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-02-14;257#art-11