Art. 1
1 / 1In vigore dal 7 apr 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;, Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzi detta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 19. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere moderne sono aggiunti quelli di:
25) Lingua e letteratura araba;
26) Lingue ugro-finniche;
27) Paleografia e diplomatica;
28) Storia americana;
29) Storia dell'Europa orientale;
30) Storia della critica letteraria;
31) Storia comparata delle letterature europee;
32) Lingua e letteratura finlandese;
33) Lingue e letterature baltiche;
34) Storia contemporanea;
35) Lingua e letteratura albanese;
36) Letteratura ispano-americana;
37) Lingua e letteratura bulgara;
38) Lingua e letteratura cecoslovacca;
39) Lingua e letteratura olandese e fiamminga;
40) Lingua e letteratura serbo-croata;
41) Lingua e letteratura slovena;
42) Storia delle tradizioni popolari
Art. 46. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze agrarie sono aggiunti quelli di:
Scienza dell'alimentazione del bestiame;
Chimica analitica (semestrale);
Residui e additivi alimentari (semestrale);
Fisiopatologia vegetale (semestrale);
Micologia (semestrale);
Zoologia agraria (semestrale).
Gli insegnamenti complementari di "Fitoiatria" e "Virologia vegetale" passano da annuale a semestrale.
Dopo l'art. 180, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in Angiologia ed in Angiologia e chirurgia vascolare.
Art. 181. - Presso la Facoltà di medicina e chirurgia è istituita la Scuola di specializzazione in Angiologia ed in Angiologia e chirurgia vascolare.
La durata dei corsi è di due anni per il diploma in Angiologia e di tre per il diploma in Angiologia e chirurgia vascolare. Ad essa possono iscriversi soltanto i laureati in Medicina e chirurgia. Le norme generali di iscrizione, esami, pagamento tasse, ecc. sono quelle dello statuto delle scuole di specializzazione dell'Università di Milano.
Gli insegnanti della scuola sono designati dal Consiglio di Facoltà su proposta del direttore della scuola.
Art. 182. - Le materie di insegnamento sono:
1° Anno:
Anatomia macro e microscopica e radiologia dell'apparato vascolare;
Fisiologia della circolazione periferica;
Anatomia e fisiologia patologica delle alterazioni morbose dell'apparato vascolare;
Fisiopatologia della coagulazione e vasculopatie;
Semeiologia fisica e strumentale dell'apparato vascolare;
Le angiopatie in medicina;
Le angiopatie dei tegumenti.
2° Anno:
Arteriopatie;
Flebopatie;
Lesioni dei piccoli vasi e linfopatie;
Terapia medica delle angiopatie;
Chirurgia vascolare.
3° Anno:
Pratica clinica;
Attività sperimentale e operatoria nel campo vascolare; 3 Lezioni e conferenze.
L'insegnamento sarà dottrinario e pratico. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequenza sia alle lezioni che al tirocinio pratico.
Gli iscritti al 3° corso hanno obbligo di un internato giornaliero effettivo per un anno.
Art. 183. - Il numero massimo di laureati che possono iscriversi al 10 anno della Scuola è di 25. Sono ammessi agli anni successivi gli allievi che hanno superato tutti gli esami dell'anno del corso frequentato.
Art. 184. - Alla fine del primo biennio gli specializzandi che hanno frequentato i corsi e superato gli esami possono essere ammessi ad un esame di diploma Angiologia consistente nella discussione di una tesi scritta di argomento di Angiologia.
Il diploma conseguito è di specializzazione in Angiologia.
Art. 185. - Alla fine del triennio gli specializzandi che hanno compiuto il loro internato dovranno superare una prova orale teorica ed una prova pratica, prima di essere ammessi all'esame di diploma.
L'esame di diploma consisterà nella discussione di una tesi scritta su argomenti di Angiologia e chirurgia vascolare.
Il diploma conseguito è di specializzazione in Angiologia e chirurgia vascolare.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 febbraio 1966
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 45. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-02-14;106#art-1