Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 6 apr 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1107 e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduta la legge 26 luglio 1957, n. 741; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 27 è abrogato e sostituito dal seguente: "La Facoltà di lettere e filosofia conferisce la laurea in Lettere, la laurea in Filosofia e la laurea in Lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo). Dopo l'art. 30 è aggiunto il seguente nuovo articolo, relativo alla istituzione del corso di laurea in Lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) presso la Facoltà di lettere e filosofia, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Corso di laurea in Lingue o letterature straniere moderne (indirizzo europeo) Art. 31. - La durata del corso degli studi per la laurea in Lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) è di quattro anni. È titolo di ammissione il diploma di maturità classica. a) Insegnamenti fondamentali: 1) Letteratura italiana; 2) Letteratura latina; 3) Glottologia; 4) Una lingua e letteratura straniera moderna; 5) Una seconda lingua e letteratura straniera moderna; 6) Filologia romanza (o germanica o ugro-finnica); 7) Storia medioevale; 8) Storia moderna; 9) Storia dell'arte moderna (o storia dell'arte medioevale e moderna); 10) Geografia; b) Insegnamenti complementari (quando non siano scelti come fondamentali ai su indicati numeri 4), 5) e 6): 1) Lingua e letteratura francese; 2) Lingua e letteratura spagnola; 3) Lingua e letteratura portoghese; 4) Lingua e letteratura romena; 5) Lingua e letteratura inglese; 6) Lingua e letteratura tedesca; 7) Lingua e letteratura russa; 8) Filologia romanza; 9) Filologia germanica; 10) Letteratura anglo-americana; 11) Letteratura ispano-americana; 12) Storia della lingua italiana; 13) Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea; 14) Storia delle tradizioni popolari; 15) Storia della musica; 16) Storia del teatro e dello spettacolo; 17) Letteratura greca; 18) Lingua e letteratura latina medioevale; 19) Storia romana; 20) Storia greca; 21) Storia della filosofia; 22) Storia della filosofia moderna e contemporanea. Lo studente dovrà seguire i corsi e sostenere gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in tre altri insegnamenti da lui scelti fra i complementari. Uno degli insegnamenti complementari potrà essere sostituito dallo studente con una disciplina di altri corsi di studio della stessa o diversa Facoltà. L'insegnamento della lingua e letteratura straniera moderna, alla quale lo studente intende principalmente dedicarsi, dovrà essere seguito per tutti i quattro anni, alla fine di ciascuno dei quali egli sarà sottoposto a prove scritte, di anno in anno gradualmente progressive. Dovranno poi essere seguiti per due anni l'insegnamento della filologia a cui quella stessa prima lingua si ricollega e l'insegnamento della seconda lingua e letteratura straniera moderna prescelta. Due altri insegnamenti fondamentali dovranno pure essere seguiti per un biennio, lo studente potrà poi seguire per un biennio anche un altro insegnamento, ed in tal caso potrà ridurre da tre a due gli insegnamenti complementari a sua scelta. Gli esami di letteratura italiana e di letteratura latina comprendono una prova scritta preliminare. Il preside, sentita, ove ritenga, la Facoltà, deve controllare i piani di studio presentati dagli studenti e approvarli prima che siano resi definitivi. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali dell'indirizzo prescelto e in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano degli studi approvato dal preside. Art. 33 (già 32). - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie sono aggiunti quelli di: 11) Storia della scuola e delle istituzioni educative; 12) Storia della musica; 13) Storia del teatro. Art. 34 (già 33). - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia sono aggiunti quelli di: 8) Storia della scuola e delle istituzioni educative; 9) Didattica; 10) Storia del teatro; Il) Storia della letteratura per l'infanzia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 febbraio 1966 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1966 Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 27. - VILLA
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