Art. 1
1 / 1In vigore dal 1 apr 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzi.
detta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 29. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio è aggiunto quello di:
14) Tecnica delle ricerche di mercato.
Art. 35. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere (indirizzo europeo) è aggiunto quello di:
25) Letteratura anglo-americana.
Art. 41. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia è aggiunto quello di:
"Virologia".
Art. 46. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo organico-biologico) sono aggiunti quelli di:
21) Chimica degli eterocicli;
22) Strutturistica chimica.
Agli insegnamenti complementari del predetto corso di laurea - per l'indirizzo inorganico chimico-fisico - è aggiunto quello di:
19) Strutturistica chimica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 febbraio 1966
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 12. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-02-08;89#art-1