Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 6 mag 1966
L'Università di Genova si obbliga a versare allo State sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia i contributo, di cui al precedente , da destinarsi a: trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-01-19;203#art-4