Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 6 mag 1966
I contributi annui a carico dell'Amministrazione provinciale di Genova, vengono determinati in L. 2.600.000 (duemilioniseicentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente e in L. 520.000 (cinquecento ventimila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante ai titolare del posto stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-01-19;203#art-3