Art. 3

Art. 3

3 / 5
In vigore dal 1 mag 1966
I contributi annui a carico della Cassa di Risparmio per le Province Siciliane, vengono determinati in lire 2.600.000 (duemilioniseicentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente e in lire 520.000 (cinquecentoventimila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante ai titolare del posto stesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-01-19;183#art-3