Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 29 lug 1966
In forza della presente concessione l'"Aerolinee Itavia - Società per azioni" è abilitata ad esercire, sui servizi istituiti ai sensi dell', traffici aerei regolari di passeggeri, posta e merci, o di sole posta e merci, nell'interno del territorio nazionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-30;1719#art-3