Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 24 mag 1966
Fino a quando non saranno stati emanati i decreti del Ministro per l'industria e il commercio previsti nei precedenti , continua a essere applicata la disciplina prescritta all'atto della entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 dicembre 1965 SARAGAT MORO - LAMI STARNUTI - TAVIANI - REALE - JER VOLINO - DELLE FAVE - SPAGNOLLI - MARIOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei Conti, addì 3 maggio 1966 Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 3. - VILLA
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