Art. 5
5 / 5In vigore dal 24 mag 1966
Fino a quando non saranno stati emanati i decreti del Ministro per l'industria e il commercio previsti nei precedenti , continua a essere applicata la disciplina prescritta all'atto della entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 dicembre 1965
SARAGAT
MORO - LAMI STARNUTI - TAVIANI - REALE - JER VOLINO - DELLE FAVE - SPAGNOLLI - MARIOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei Conti, addì 3 maggio 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 3. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-30;1704#art-5