Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 24 mag 1966
All'art. 29 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, è aggiunto il seguente comma: "Chiunque ometta di effettuare la denunzia prescritta dal secondo comma dell' della presente legge è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-30;1704#art-4