Art. 3
3 / 3In vigore dal 23 mar 1966
I film di lungo e di corto metraggio, dichiarati nazionali di uno Stato membro della Comunità Economica Europea e muniti di un certificato di origine che attesti tale nazionalità ai sensi e per gli effetti della ricordata direttiva, possono essere importati, distribuiti ed utilizzati nel territorio della Repubblica italiana alle condizioni previste nella direttiva medesima.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 dicembre 1965
SARAGAT
MORO - CORONA - TAVIANI - REALE - MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 100. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-30;1661#art-3