Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 7 giu 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 13 luglio 1965, n. 871, con la quale il Governo è stato delegato ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai Trattati della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea della energia atomica (C.E.E.A.); Visto il Trattato istitutivo della Comunità economica, europea ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203; Visto il Regolamento del Consiglio della C.E.E. n. 24 del 1962, relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune del mercato vitivinicolo, ed in particolare l'; Visto il Regolamento della Commissione della C.E.E. n. 143/1962, relativo alle prime disposizioni per l'istituzione del catasto viticolo; Visto il Regolamento del Consiglio della C.E.E. numero 92/63, che modifica l' del Regolamento n. 24 del Consiglio per quanto riguarda la data di istituzione del catasto viticolo; Visto il Regolamento della Commissione della C.E.E. n. 26/64 del 28 febbraio 1964, relativo a disposizioni complementari per l'istituzione del catasto viticolo, per la sua utilizzazione ed il suo aggiornamento; Sentita la Commissione parlamentare di cui all' della legge 13 luglio 1965, n. 871; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro e per il bilancio; Decreta: . Il catasto viticolo nazionale, di cui ai Regolamenti della Comunità economica europea n. 24 del 20 aprile 1962, n. 143 del 1 dicembre 1962, n. 92 del 17 agosto 1963 e n. 26 del 28 febbraio 1964, è istituito e tenuto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Alla raccolta dei relativi dati provvedono gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-29;1707#art-1