Art. 1
1 / 4In vigore dal 2 apr 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la proposta avanzata dalle autorità accademiche della Università di Trieste intesa all'istituzione della Facoltà di medicina e chirurgia presso l'Università medesima limitata al I biennio;
Veduta la convenzione per il mantenimento della predetta Facoltà, stipulata in data 11 dicembre 1965 tra l'Università di Trieste e la Provincia, il Comune, la Camera di commercio, industria ed agricoltura, la Cassa di risparmio e gli Ospedali riuniti di Trieste;
Sentito il parere della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Riconosciuta la necessità di approvare la proposta anzidetta;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro;
Decreta:
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È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in data 11 dicembre 1965 tra l'Università degli studi di Trieste, la Provincia, il Comune, la Camera di commercio, industria ed agricoltura, la Cassa di risparmio e gli Ospedali riuniti di Trieste intesa al mantenimento della Facoltà di medicina e chirurgia limitata alt 1° biennio, che viene istituita a norma del seguente presso l'Università di Trieste.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-29;1685#art-1