Art. 1
1 / 1In vigore dal 15 lug 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni;
Decreta:
Articolo unico.
Piena ed intera esecuzione è data alla Costituzione dell'Unione Postale Universale, al Regolamento generale dell'Unione Postale Universale, alla Convenzione ed agli Accordi sottoelencati, firmati a Vienna il 10 luglio 1964, che abrogano i precedenti e corrispondenti Atti postali, a decorrere dalla loro entrata in vigore stabilita al 10 gennaio 1966, in conformità rispettivamente agli articoli 31, paragrafo 2, e 33 della Costituzione ed alle clausole finali del Regolamento generale, della Convenzione e degli Accordi:
Costituzione dell'Unione Postale Universale, Protocollo finale ed allegati;
Regolamento generale dell'Unione Postale Universale, Protocollo finale ed allegati;
Convenzione Postale Universale, Protocollo finale, Regolamento di esecuzione ed allegati;
Accordo concernente le lettere e le scatolette con valore dichiarato, Protocollo finale, Regolamento di esecuzione ed allegati;
Accordo concernente i pacchi postali, Protocollo finale, Regolamento di esecuzione, Protocollo finale ed allegati;
Accordo concernente i vaglia postali ed i buoni postali di viaggio, Regolamento di esecuzione ed allegati;
Accordo concernente i postagiro, Regolamento di esecuzione ed allegati;
Accordo concernente gli invii con assegno, Regolamento di esecuzione ed allegati;
Accordo concernente le riscossioni, Regolamento di esecuzione ed allegati;
Accordo concernente il servizio internazionale di risparmio, Regolamento di esecuzione ed allegati;
Accordo concernente gli abbonamenti ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, Regolamento di esecuzione ed allegati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 dicembre 1965
SARAGAT
MORO - FANFANI - TREMELLONI - COLOMBO - RUSSO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 200, foglio n. 30. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-27;1717#art-1