Statuto
Art. 9
9 / 22In vigore dal 2 ago 1966
Il Collegio dei revisori è composto di tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti e dura in carica tre anni. I suoi componenti possono essere riconfermati soltanto per un altro triennio. Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, sentito il Consiglio dei Ministri. Due dei membri effettivi sono designati, rispettivamente, dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per il bilancio.
Il presidente del Collegio dei revisori o uno dei componenti, delegato dallo stesso Presidente, assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione.
Le incompatibilità per la carica di componente del Collegio dei revisori sono quelle previste dall', n. 5, della legge 6 dicembre 1962; n. 1643.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-21;1720#art-s-9