Statuto
Art. 4
Abrogato4 / 22In vigore dal 2 ago 1966 al 8 mar 1974
Il presidente:
a) ha la legale rappresentanza dell'Ente dinanzi ai terzi ed a qualsiasi autorità amministrativa e giudiziaria, con facoltà di conferire le necessarie procure;
b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, previa formulazione di apposito ordine del giorno, e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate;
c) esercita un generale potere di vigilanza e coordinamento sulla amministrazione dell'Ente;
d) può delegare, sentito il Consiglio di amministrazione, al vice presidente ed ai singoli consiglieri, con riguardo alla loro rispettiva competenza, compiti di carattere permanente o la trattazione di affari specifici;
e) sottoscrive con firma unica gli atti e documenti dell'Ente;
f) ha il potere di compiere gli atti di amministrazione e di gestione non espressamente attribuiti alla competenza del Consiglio;
g) autorizza l'assunzione del personale di qualsiasi grado e qualifica, ad eccezione di quello direttivo di cui al n. 8 del successivo per il quale provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio.
Il presidente, in caso di assenza o impedimento, delega al vice presidente la rappresentanza dell'Ente, compresa la facoltà di convocare e presiedere il Consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-21;1720#art-s-4