Art. 21
Statuto

Art. 21

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In vigore dal 2 ago 1966
Le eventuali modifiche al presente statuto sono deliberate dal Consiglio di amministrazione e approvate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'industria e commercio sentito il Consiglio dei Ministri, ai sensi dell' del decreto Presidenziale 15 dicembre 1962, n. 1670. Il Ministro per l'industria e il commercio LAMI STARNUTI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-21;1720#art-s-21